Art. 2
In vigore dal 8 mar 2010
Il Consiglio, deliberando su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o di uno Stato membro, adotta, ove necessario, modifiche dell’elenco riportato in allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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