Art. 1

Contributo finanziario dell’Unione per Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia e Italia

In vigore dal 5 mar 2010
Contributo finanziario dell’Unione per Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia e Italia Alla Repubblica ceca, alla Germania, alla Spagna, alla Francia e all’Italia può essere accordato un contributo finanziario dell’Unione per le spese sostenute da detti Stati membri ai fini dell’adozione di misure a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione 2009/470/CE, volte a eradicare l’influenza aviaria in tali Stati membri nel 2009.
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