Art. 1
Contributo finanziario dell’Unione all’Italia
In vigore dal 5 mar 2010
Contributo finanziario dell’Unione all’Italia
Un contributo finanziario dell’Unione può essere concesso all’Italia a copertura delle spese sostenute nel 2009 da tale Stato membro per l’adozione di misure destinate a combattere la malattia vescicolare dei suini, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
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