Art. 1
In vigore dal 3 mar 2010
La direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione dei seguenti servizi in Austria:
a)
servizi pacchi ordinari da azienda ad azienda, nazionali e internazionali;
b)
servizi pacchi ordinari da azienda a consumatore, nazionali e internazionali;
c)
servizi pacchi espressi nazionali;
d)
servizi trasporto merci combinato; e
e)
logistica contrattuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:142:oj#art-1