Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 2 mar 2010
Etichettatura
1. Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «mais».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti il mais MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, o da esso costituiti, di cui all’, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:140(1):oj#art-3