Art. 1
In vigore dal 1 mar 2010
La posizione comune 2008/109/PESC è modificata come segue:
1.
l’ è sostituito dal seguente:
«
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti, a tutte le entità e le persone non governative che operano nel territorio della Liberia, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo nonché la fornitura di assistenza, consulenza o formazione di qualsiasi tipo attinenti ad attività militari, inclusi finanziamenti ed assistenza finanziaria, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, o che utilizzino le loro navi o aeromobili di bandiera.»;
2.
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. L’ non si applica:
a)
agli armamenti e materiale connesso nonché alla formazione e all’assistenza tecnica destinati esclusivamente a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia (UNMIL) o ad essere utilizzati da quest’ultima;
b)
all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;
c)
agli altri equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e alla relativa assistenza e formazione tecnica, purché la fornitura di tali equipaggiamenti sia notificata in anticipo al comitato istituito a norma del punto 21 dell’UNSCR 1521 (2003) (“il comitato per le sanzioni”).
2. La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso o la fornitura di servizi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri. Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti nella posizione 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (2). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’abuso delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.
3. Gli Stati membri notificano in anticipo al comitato per le sanzioni le spedizioni di armamenti e di materiale connesso destinati al governo della Liberia o la fornitura di assistenza, consulenza o formazione di qualsiasi tipo attinenti ad attività militari destinate al governo della Liberia, diverse da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
(2)
GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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