Art. 1
In vigore dal 1 mar 2010
La posizione comune 2003/495/PESC è così modificata:
all’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli articoli 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2010.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:128(1):oj#art-1