Art. 1
In vigore dal 1 mar 2010
La posizione comune 2009/138/PESC è così modificata:
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 3 bis
1. Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e con la propria legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell’.
2. Aeromobili e navi che trasportano carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese hanno l’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportate.
3. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (distruggendoli o rendendoli inutilizzabili) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell’.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:126(1):oj#art-1