Art. 1
In vigore dal 25 feb 2010
I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono adeguati per determinati paesi, indicati in allegato. Quest’ultimo contiene cinque tabelle mensili che precisano i paesi interessati e le date di applicazione successive per ciascuno di essi (1o febbraio 2009, 1o marzo 2009, 1o aprile 2009, 1o maggio 2009 e 1o giugno 2009).
I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alle diverse date di cui al primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:123(1):oj#art-1