Art. 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
In vigore dal 25 feb 2010
L'azione comune 2009/467/PESC è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Rappresentante speciale dell'Unione europea
Il mandato del sig. Ettore F. SEQUI quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l’Afghanistan e il Pakistan è prorogato fino al 31 marzo 2010.»;
2)
all', la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
sostiene le attività dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) nella regione.»;
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.»;
4)
all'articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 31 marzo 2010 è pari a 2 830 000 EUR.»
«2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.»;
5)
all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.»;
6)
all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.»;
7)
all'articolo 10, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.»;
8)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Relazioni
L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio “Affari esteri”.»;
9)
l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Coordinamento
1. L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'Unione. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione sul terreno siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle dell'RSUE per l'Asia centrale. L'RSUE informa periodicamente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.
2. Sul terreno sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell’esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell'UE in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l'RSUE e il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul terreno.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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