Art. 3

Mandato

In vigore dal 25 feb 2010
Mandato Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di: a) offrire la consulenza e il sostegno dell'Unione nel processo politico; b) promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Kosovo; c) fornire al capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive; d) assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione nei rapporti con il pubblico. Il portavoce dell'RSUE costituisce il principale punto di contatto dell'Unione per i media del Kosovo sulle questioni di politica estera e sicurezza comune e di politica di sicurezza e di difesa comune (PESC/PSDC). Tutte le attività relative alla stampa e all'informazione del pubblico saranno svolte in stretto e continuo coordinamento con il portavoce dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR)/servizio stampa del segretariato del Consiglio; e) contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche nei confronti delle donne e dei bambini, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani.
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Mandato (Art. 3 Decisione (UE) 2010/118) — Testo vigente | Portale Normativo