Art. 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

In vigore dal 22 feb 2010
Accesso alle informazioni e supporto logistico 1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione. 2.   Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
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Accesso alle informazioni e supporto logistico (Art. 9 Decisione (UE) 2010/113) — Testo vigente | Portale Normativo