Art. 3

Mandato

In vigore dal 22 feb 2010
Mandato Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di: a) sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, gli organi giudiziari e la società civile nella regione; b) incoraggiare l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata; c) contribuire alla prevenzione dei conflitti e prestare assistenza per creare le condizioni che consentano di progredire nella risoluzione dei conflitti, anche attraverso raccomandazioni inerenti ad azioni connesse con la società civile e la riabilitazione dei territori, fatte salve le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; d) contribuire alla risoluzione dei conflitti e facilitare l'attuazione di tale risoluzione in stretta collaborazione con il segretario generale delle Nazioni Unite e l'équipe mobile delle Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e il relativo gruppo di Minsk; e) fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia); f) intensificare il dialogo tra l'Unione e i principali soggetti interessati sulle questioni che riguardano la regione; g) assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale; h) mediante una squadra di supporto: — fornire all'Unione relazioni e una valutazione continua della situazione alle frontiere, — favorire il rafforzamento della fiducia tra la Georgia e la Federazione russa, assicurando così cooperazione e collegamenti efficaci con tutti gli soggetti interessati, — stabilire i contatti pertinenti nelle regioni di conflitto, consentendo in tal modo alla squadra di sostegno di contribuire al rafforzamento della fiducia e di valutare le questioni relative alle frontiere in tali regioni, dopo avere convenuto un quadro di riferimento con il governo della Georgia ed in seguito a consultazioni con tutte le parti interessate (escluse le attività operative sul campo in Abkhazia e nell'Ossezia meridionale), — assistere la polizia di frontiera della Georgia e altre istituzioni governative pertinenti a Tbilisi nell'attuazione della strategia integrata e globale di gestione delle frontiere, — collaborare, anche mediante consulenza, con le autorità georgiane per migliorare lo scambio di informazioni tra Tbilisi e la frontiera. Tale azione è effettuata mediante contatti ed una stretta cooperazione con tutti i livelli della catena di comando tra Tbilisi e la frontiera (escluse le attività operative sul campo in Abkhazia e nell'Ossezia meridionale); i) contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:109(1):oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo