Art. 12

Coordinamento

In vigore dal 22 feb 2010
Coordinamento 1.   L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell'Unione. 2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con il capo della delegazione dell’Unione e i capi missione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell’esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce consulenza politica a livello locale ai capi missione della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). Se necessario, l'RSUE e il comandante dell'operazione civile si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
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Coordinamento (Art. 12 Decisione (UE) 2010/107) — Testo vigente | Portale Normativo