Art. 3
Mandato
In vigore dal 22 feb 2010
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politi, l'RSUE ha il mandato di:
a)
in primo luogo, contribuire alla preparazione delle discussioni a livello internazionale previste al punto 6 dell'accordo del 12 agosto 2008, che verteranno in particolare:
—
sulle modalità di sicurezza e di stabilità nella regione,
—
sulla questione dei rifugiati e degli sfollati in base ai principi riconosciuti a livello internazionale,
—
su qualsiasi altro argomento di comune accordo tra le parti,
secondariamente, contribuire a definire la posizione dell'Unione e di rappresentarla nel corso delle suddette discussioni;
b)
agevolare l'attuazione dell'accordo concluso l'8 settembre 2008 a Mosca e a Tbilisi, come pure dell'accordo del 12 agosto 2008, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);
nell'ambito delle summenzionate attività, di contribuire all'attuazione della politica dell'Unione in materia di diritti dell'uomo e dei suoi orientamenti in tale settore, in particolare con riguardo ai bambini e alle donne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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