Art. 1
In vigore dal 22 feb 2010
1. Le misure restrittive di cui alla posizione comune 2008/160/PESC sono prorogate fino al 27 febbraio 2011.
2. Le misure restrittive di cui alla posizione comune 2008/160/PESC sono sospese fino al 30 settembre 2010.
3. Il Consiglio riesamina la sospensione delle misure restrittive e gli elenchi di cui agli allegati I e II della posizione comune 2008/160/PESC anteriormente al 30 settembre 2010.
Storico versioni
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