Art. 1

In vigore dal 16 feb 2010
In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lituania è autorizzata a continuare a designare quale debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate di seguito: a) cessione di beni e prestazione di servizi effettuata da un soggetto passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale; b) cessione di legname.
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