Art. 11

Comunicazione di informazioni a parti terze

In vigore dal 15 feb 2010
Comunicazione di informazioni a parti terze 1.   L’AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite (ONU), all’Unione africana (UA, AMISOM), e ad altre parti terze associate alla presente decisione informazioni e documenti classificati dell’UE, prodotti ai fini della missione militare dell’UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuno di essi e in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio (3). 2.   L’AR è autorizzato a diffondere all’ONU, all’UA, all’AMISOM e ad altre parti terze associate alla presente decisione documenti non classificati dell’UE relativi alle deliberazioni del Consiglio in merito alla missione militare dell’UE, che sono soggette al segreto professionale a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:96(1):oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo