Art. 11
Comunicazione di informazioni a parti terze
In vigore dal 15 feb 2010
Comunicazione di informazioni a parti terze
1. L’AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite (ONU), all’Unione africana (UA, AMISOM), e ad altre parti terze associate alla presente decisione informazioni e documenti classificati dell’UE, prodotti ai fini della missione militare dell’UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuno di essi e in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio (3).
2. L’AR è autorizzato a diffondere all’ONU, all’UA, all’AMISOM e ad altre parti terze associate alla presente decisione documenti non classificati dell’UE relativi alle deliberazioni del Consiglio in merito alla missione militare dell’UE, che sono soggette al segreto professionale a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:96(1):oj#art-11