Art. 2
In vigore dal 8 feb 2010
I collari antipulci commercializzati come biocidi e contenenti diazinon destinato all'uso nel tipo di prodotto 18 non potranno più essere commercializzati a decorrere dal 1o marzo 2013.
Altri biocidi contenenti diazinon destinati all'uso nel tipo di prodotto 18 non potranno più essere commercializzati a decorrere dal 1o marzo 2011.
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