Art. 1

In vigore dal 5 feb 2010
Le seguenti autorità competenti di paesi terzi sono considerate adeguate ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE: 1) il Canadian Public Accountability Board; 2) la Financial Services Agency of Japan; 3) il Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board of Japan; 4) la Federal Audit Oversight Authority of Switzerland.
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