Art. 1
In vigore dal 4 feb 2010
Con la presente decisione sono liquidati i conti dell’organismo pagatore greco «OPEKEPE», dell’organismo pagatore maltese «MRAE», degli organismi pagatori portoghesi «IFADAP» e «IFAP» e dell’organismo pagatore finlandese «MAVI» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2007.
Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:62(1):oj#art-1