Art. 1
In vigore dal 3 feb 2010
1. Gli Stati membri autorizzano il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE da un paese terzo, territorio o parte di esso verso un altro paese terzo, territorio o parte di esso o nello stesso paese terzo, territorio o parte di esso a condizione che gli equidi:
a)
provengano da un paese terzo, territorio o parte di esso da cui è autorizzata l'ammissione temporanea o l'importazione di cavalli registrati come indicato rispettivamente nelle colonne 6 e 8 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE;
b)
siano accompagnati da un certificato individuale denominato «Certificato sanitario per il transito di equidi» di cui al paragrafo 2.
2. Nel certificato sanitario per il transito di equidi devono figurare:
a)
le parti I, II e III del modello appropriato di certificato sanitario contenuto nell'allegato II della decisione 92/260/CEE, eccettuati i requisiti relativi all'arterite virale equina di cui alla lettera e), punto v), della parte III, corrispondenti al gruppo sanitario cui è stato assegnato il paese terzo, territorio o parte di esso, di spedizione, conformemente alle indicazioni dell'allegato I, colonna 5, della decisione 2004/211/CE; nonché,
b)
oltre ai requisiti di cui alla lettera a), le seguenti parti IV e V:
«IV.
Equidi in provenienza da: …
(Paese terzo/territorio di spedizione)
e a destinazione di: …
(Paese terzo/territorio di destinazione)
V.
Timbro e firma del veterinario ufficiale: …»
3. In caso di cavalli registrati, in deroga al paragrafo 2, lettera a), l'elenco dei paesi terzi della parte III, lettera d), terzo trattino, dei modelli da A a E di certificati sanitari contenuti nell'allegato II della decisione 92/260/CEE è sostituito dall'elenco di paesi terzi, territori o parti di essi, assegnati ai gruppi sanitari da A a E dell'allegato I, colonna 5, della decisione 2004/211/CE.
Storico versioni
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