Art. 1
In vigore dal 2 feb 2010
Sono liquidati i conti dell'organismo pagatore maltese «MRRA» per quanto riguarda le spese connesse alle misure di sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2008.
Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione nell'ambito delle misure di sviluppo rurale applicabili a Malta sono indicati nell'allegato I e nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:68(1):oj#art-1