Art. 1
In vigore dal 19 gen 2010
Nell’articolo 7 della decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (4), è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis Per svolgere mansioni con la supervisione di funzionari o di agenti temporanei, l’Ufficio potrà avvalersi di agenti contrattuali conformemente all’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c) del regime applicabile altri agenti delle Comunità europee. Il ricorso ad agenti contrattuali avverrà nei limiti previsti dal bilancio annuo dell’Ufficio, in base allo stato di previsione delle sue entrate e spese quale adottato preventivamente dal consiglio di amministrazione di EPSO.»
Storico versioni
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