Art. 2
In vigore dal 19 gen 2010
In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, le imprese autorizzate ad applicare il presente regime di deroga hanno il diritto di detrarre l’IVA dovuta o assolta dai loro dettaglianti sui beni a loro ceduti dalle imprese stesse e sono, in deroga all’articolo 193 della suddetta direttiva, debitrici dell’IVA dovuta sulla cessione di detti beni da parte dei loro dettaglianti ai consumatori finali.
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