Art. 1
Definizioni
In vigore dal 6 gen 2010
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
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«seggiolini da bagno per neonati» («sedili da bagno») i prodotti che consentono di mantenere il bambino in posizione seduta durante il bagno. Ne è previsto l’utilizzo solo nel caso di bambini già in grado di stare seduti senza aiuto e non devono essere impiegati quando il bambino inizia a mettersi autonomamente in posizione eretta,
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«ausili per il bagno dei neonati» i prodotti che consentono di mantenere il bambino in posizione reclinata o distesa durante il bagno. Sono fabbricati per essere utilizzati dal momento della nascita del bambino fino a quando quest’ultimo è in grado di stare seduto senza aiuto,
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«vaschette da bagno per neonati e bambini nella prima infanzia» i prodotti progettati per lavare i bambini da 0 a 12 mesi. Possono essere utilizzati separatamente, posti in una vasca per adulti o sul suo bordo, oppure essere collocati sul pavimento o avvalersi di un supporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:9(1):oj#art-1