Art. 1
In vigore dal 5 gen 2010
La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione dei seguenti servizi in Italia:
a)
raccolta del risparmio tramite i conti correnti;
b)
prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati;
c)
servizi e attività di investimento;
d)
servizi di pagamento e trasferimento di denaro.
Storico versioni
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