Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 23 dic 2009
Funzionamento 1.   I membri del GEE eleggono all'interno del Gruppo un presidente e un vicepresidente per tutta la durata del mandato. 2.   Il programma di lavoro del GEE, compresi i riesami di questioni di carattere etico proposti dal GEE di propria iniziativa, è approvato dal presidente della Commissione. L'Ufficio dei consiglieri per le politiche europee (BEPA) della Commissione, operante in stretta collaborazione con il presidente del GEE, è responsabile dell'organizzazione dell'attività del GEE e del suo segretariato. 3.   Le sedute di lavoro del GEE sono private. Al di fuori di queste sedute il GEE può discutere della propria attività con i servizi della Commissione interessati e invitare esponenti di organizzazioni non governative o organizzazioni rappresentative ogni qualvolta ritenga utile uno scambio di opinioni. L'ordine del giorno delle riunioni del GEE viene distribuito ai pertinenti servizi della Commissione. 4.   Il GEE si riunisce di norma presso la sede della Commissione secondo le modalità e il calendario fissati dalla Commissione. Il GEE si riunisce almeno 6 volte nel corso di 12 mesi, per un totale di circa 12 giorni lavorativi all'anno. I membri partecipano ad almeno 4 riunioni all'anno. 5.   Ai fini della formulazione dei pareri e nei limiti delle risorse disponibili in tal senso, il GEE: — qualora lo ritenga utile e/o necessario, può invitare esperti aventi competenze specifiche per fornire orientamenti e informazioni in relazione all'attività del GEE, — può avviare studi per raccogliere le necessarie informazioni di natura tecnico-scientifica, — può costituire gruppi di lavoro per esaminare questioni specifiche, — per ogni parere formulato, organizza una tavola rotonda pubblica per promuovere il dialogo e migliorare la trasparenza, — stabilisce stretti legami con i servizi della Commissione competenti per la questione di cui si occupa il Gruppo, — può stabilire legami più stretti con gli esponenti dei vari organismi etici nell'Unione europea e nei paesi candidati all'adesione. 6.   Ogni parere viene pubblicato immediatamente dopo la sua adozione. Ove non venga adottato all'unanimità, un parere riporterà ogni posizione di dissenso. Qualora, per esigenze operative, sia necessario che un parere su una determinata questione venga espresso in tempi più rapidi, saranno formulate brevi dichiarazioni, seguite eventualmente da un'analisi più approfondita, ma sarà garantito al contempo il pieno rispetto della trasparenza come per qualsiasi parere. I pareri del GEE si riferiscono sempre allo stato di avanzamento della tecnologia al momento della loro pubblicazione. Qualora lo ritenga necessario, il GEE può decidere di aggiornare i pareri. 7.   Il GEE adotta il proprio regolamento interno. 8.   Prima della scadenza del mandato del GEE, è presentata, sotto la responsabilità del presidente del Gruppo, una relazione di attività, destinata alla pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:1(1):oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo