Art. 1

In vigore dal 22 dic 2009
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o gennaio 2009, l’Italia è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda la seguente categoria di operazioni, specificata nell’allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE: — trasporto di persone (punto 10).
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