Art. 1

In vigore dal 22 dic 2009
L'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune è così modificato: 1) alla voce concernente l'Etiopia è inserita la nota seguente: «Per la Germania e i Paesi Bassi Non è richiesto un VTA: — ai cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America o che ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»; 2) dopo l'elenco dei paesi terzi nella parte esplicativa, dopo il terzo comma è aggiunto il comma seguente: «Le deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale si applicano anche ai transiti aeroportuali di un cittadino di un paese terzo titolare di un visto valido per uno Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America che viaggia verso un qualsiasi altro paese terzo. Non si applicano ai transiti aeroportuali di un cittadino di un paese terzo nel viaggio di ritorno da un qualsiasi paese terzo dopo la scadenza del suddetto visto.»
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