Art. 1
In vigore dal 22 dic 2009
In deroga alle disposizioni dell’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, l’Austria è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2009:1013:oj#art-1