Art. 1

In vigore dal 22 dic 2009
La posizione comune 2009/788/PESC è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Repubblica di Guinea di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o meno di detto territorio. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea, o destinati ad essere ivi utilizzati; b) concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o prestare assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea, o destinati ad essere ivi utilizzati; c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   L' non si applica: a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'UE, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU; b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’UE e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea; c) alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni; d) alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni, purché le esportazioni e l'assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente. 2.   L’ non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica di Guinea da personale dell'ONU, da personale dell’UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.»; 3) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio dei singoli membri del CNDS e delle persone ad essi associate, elencati nell'allegato.»; 4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis 1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai singoli membri del CNDS e dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, elencati nell'allegato. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato. 3.   Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute, connesse alla prestazione di servizi giuridici; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica. Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo. 4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 3 bis sono stati inclusi nell'allegato, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencato nell'allegato; e d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo. 5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente posizione comune, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.».
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