Art. 1
In vigore dal 22 dic 2009
La posizione comune 2006/795/PESC è modificata come segue:
1)
all', il paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal seguente:
«c)
taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i beni a duplice uso e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (*1). L'Unione europea adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.
(*1)
GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.»
"
2)
All', i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
a)
necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche,
purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato, per le persone ed entità elencate nell'allegato I, l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
a)
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato e questo abbia dato la sua approvazione per le persone ed entità elencate nell'allegato I; o
b)
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state designate dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato per le persone ed entità elencate nell'allegato I.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:1002:oj#art-1