Art. 1
In vigore dal 22 dic 2009
1. L’Unione concede alla Veterinary Laboratories Agency di Addlestone (Regno Unito) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 1 129 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
Nei limiti dell’importo massimo di cui al secondo comma e fatti salvi i limiti di tempo di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1754/2006, un importo di 600 000 EUR è riservato all’elaborazione e all’applicazione di un protocollo destinato a raccogliere dati per migliorare le conoscenze sulla resistenza genetica alla scrapie dei caprini a Cipro.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 60 000 EUR.
3. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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