Art. 4
Composizione — Nomina
In vigore dal 18 dic 2009
Composizione — Nomina
1. Il gruppo di esperti consta di dieci membri. La sua composizione rispecchia un adeguato equilibrio geografico all’interno dell’Unione europea.
2. I membri del gruppo di esperti sono nominati dalla Commissione tra gli specialisti:
a)
che possiedono competenze in materia di alimentazione, epidemiologia, sanità pubblica e promozione della salute, scienze comportamentali e sociali e valutazione;
b)
che hanno un profilo adatto per consigliare la Commissione in merito all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del programma «Frutta nelle scuole»;
c)
che hanno risposto a un invito a presentare candidature.
3. La Commissione può inoltre redigere un elenco di candidati che non hanno potuto essere nominati membri permanenti del gruppo di esperti benché, nell’ambito della procedura di selezione, fossero stati considerati idonei a svolgere una funzione all’interno del medesimo. A tale elenco sarà possibile attingere per la nomina dei membri supplenti del gruppo di esperti.
4. I membri del gruppo di esperti sono nominati a titolo personale e forniscono alla Commissione pareri indipendenti da qualunque influenza esterna.
5. I membri del gruppo di esperti sono nominati per un periodo di tre anni rinnovabile e non possono svolgere più di tre mandati consecutivi. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione secondo le modalità previste al paragrafo 6 oppure fino alla scadenza del mandato.
6. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo o di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea possono essere sostituiti per il resto del mandato.
7. I membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire nel pubblico interesse e attestano l’assenza o l’esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro obiettività. Essi dichiarano inoltre, prima di ciascuna riunione, qualsiasi interesse specifico che possa essere ritenuto tale da compromettere la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all’ordine del giorno.
8. I nominativi dei membri del gruppo e i nominativi contenuti nell’elenco di cui al paragrafo 3 sono pubblicati sul sito Internet della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e nel registro dei gruppi di esperti. I suddetti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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