Art. 1
In vigore dal 18 dic 2009
La persona menzionata nell'allegato della presente decisione è cancellata dall'elenco che figura nell'allegato II della posizione comune 2006/318/PESC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:981:oj#art-1