Art. 1

In vigore dal 17 dic 2009
Al punto 1 dell’allegato della decisione 2006/133/CE, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma: «L’organismo ufficiale responsabile può autorizzare i produttori a contrassegnare con un marchio, ai sensi dell’allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, le casse per vino da essi prodotte con legno trattato da uno stabilimento di trasformazione autorizzato conformemente a tale norma e accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla lettera a). Ispezioni ufficiali dei produttori autorizzati di casse per vino sono condotte in via continuativa al fine di assicurarsi che per la produzione delle casse sia utilizzato soltanto il legno trattato accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla lettera a) e che per tale legno si possa risalire a uno stabilimento di trasformazione autorizzato.»
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