Art. 2

In vigore dal 17 dic 2009
Per quanto attiene ai conti degli organismi pagatori degli Stati membri nel settore delle misure di sviluppo rurale applicabili in Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, la chiusura del programma transitorio di sviluppo rurale è rimandata a una futura decisione.
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