Art. 2

In vigore dal 17 dic 2009
I dati scientifici e le altre informazioni contenuti negli studi di cui all’allegato alla presente decisione sono di impiego limitato a favore del richiedente per un periodo di cinque anni dalla data di autorizzazione, in linea con le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del suddetto regolamento (CE) n. 1924/2006.
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