Art. 4

In vigore dal 17 dic 2009
1.   Il contributo finanziario dell’Unione per il programma nazionale di cui all’ è concesso a condizione che la Bulgaria: a) attui il programma conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione europea, tra cui la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici; b) trasmetta alla Commissione entro il 31 luglio 2010 le relazioni tecniche e finanziarie intermedie relative al programma di cui all’, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE; c) trasmetta alla Commissione entro il 30 aprile 2011, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE, una relazione tecnica finale particolareggiata, contenente la valutazione dei risultati conseguiti e una distinta dettagliata delle spese sostenute tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010; d) trasmetta alla Commissione entro il 30 aprile 2011, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 8, della decisione 2009/470/CE, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il programma presentato il 17 settembre 2009; e) non presenti, per il programma di cui all’, altre domande di contributi dell’Unione per tali misure, e non abbia presentato simili domande in precedenza. 2.   In caso di ritardo nella presentazione delle domande, si applicano le riduzioni del contributo finanziario previste all’articolo 27, paragrafo 8, della decisione 2009/470/CE.
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