Art. 1

In vigore dal 16 dic 2009
L'aiuto di Stato straordinario delle autorità lettoni per i prestiti destinati all'acquisto di terreni agricoli, per un importo massimo di 8 milioni di LVL e concesso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013, è considerato compatibile con il mercato interno.
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