Art. 1
Compiti
In vigore dal 16 dic 2009
La decisione 2002/622/CE è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Compiti
Il gruppo assiste e consiglia la Commissione europea su questioni attinenti alla politica dello spettro radio, sul coordinamento delle impostazioni politiche, sulla preparazione dei programmi pluriennali relativi alle politiche dello spettro radio e, ove opportuno, sulle condizioni armonizzate in materia di disponibilità e uso efficiente dello spettro radio necessario per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno.
Inoltre, il gruppo assiste la Commissione nella definizione di obiettivi comuni da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio, quando è necessario per assicurare un coordinamento efficace degli interessi dell’Unione europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti in materia di spettro radio.»;
2)
all’articolo 4 è inserito il secondo comma seguente:
«Su richiesta del Parlamento europeo e/o del Consiglio alla Commissione, il gruppo adotta, conformemente alle regole di cui al primo comma, un parere o una relazione su questioni attinenti alla politica dello spettro radio relative alle comunicazioni elettroniche. La Commissione trasmette tali pareri e relazioni all’istituzione che ne ha fatto richiesta. Se del caso, il parere o la relazione possono consistere in una presentazione orale al Parlamento europeo e/o al Consiglio svolta dal presidente del gruppo o da un membro nominato dal gruppo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:978:oj#art-1