Art. 2
In vigore dal 15 dic 2009
1. Le misure previste all’, paragrafo 1, lettera b) della posizione comune 2006/276/PESC, nella misura in cui si applicano al sig. Youri Nikolaïevitch Podobed, sono sospese fino al 31 ottobre 2010.
2. Le misure di cui all’, paragrafo 1, lettera c) della posizione comune 2006/276/PESC sono sospese fino al 31 ottobre 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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