Art. 1
In vigore dal 15 dic 2009
L'azione comune 2005/797/PESC è così modificata:
1)
all', è aggiunta la lettera seguente:
«d)
la Missione dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la Missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla Missione e a sostegno dei suoi obiettivi.»;
2)
all'articolo 8:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. EUPOL COPPS assume cittadini degli Stati membri su base contrattuale, in funzione delle necessità, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri.»;
b)
è inserito un nuovo paragrafo:
«4. EUPOL COPPS assume altresì personale locale, in funzione delle necessità.»,
e i paragrafi successivi sono rinumerati di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:955:oj#art-1