Art. 1

In vigore dal 15 dic 2009
L'azione comune 2005/797/PESC è così modificata: 1) all', è aggiunta la lettera seguente: «d) la Missione dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la Missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla Missione e a sostegno dei suoi obiettivi.»; 2) all'articolo 8: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   EUPOL COPPS assume cittadini degli Stati membri su base contrattuale, in funzione delle necessità, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri.»; b) è inserito un nuovo paragrafo: «4.   EUPOL COPPS assume altresì personale locale, in funzione delle necessità.», e i paragrafi successivi sono rinumerati di conseguenza.
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