Art. 1

In vigore dal 15 dic 2009
Gli aiuti accordati dalla Germania in forma di misure globali a favore degli agricoltori e dei piscicoltori sono compatibili con il mercato comune. Gli aiuti accordati dalla Germania a favore del Servizio di sanità animale nel periodo tra il 1990 e il 2004 in forma di rimborsi per l’attuazione da parte di quest’ultimo delle «misure globali» sono compatibili con il mercato comune. La compensazione riconosciuta al Servizio di sanità animale a far data dal 1o gennaio 2005 per l’attuazione delle «misure globali» non configura un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
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