Art. 1

In vigore dal 15 dic 2009
In deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, l’Estonia è autorizzata a rinviare il diritto a detrazione dell’IVA dei soggetti passivi di cui al secondo comma fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi. I soggetti passivi interessati devono aver scelto un regime in applicazione del quale l’IVA dovuta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo. Fino al 31 dicembre 2010 il regime di cui al secondo comma si applica ai soggetti passivi immatricolati come imprenditore individuale. A decorrere dal 1o gennaio 2011 il regime di cui al secondo comma si applica ai soggetti passivi il cui volume d’affari non supera la soglia fissata dall’Estonia ad un livello fino al controvalore nella valuta nazionale di 200 000 EUR, stabilito conformemente agli articoli 399 e 400 della direttiva 2006/112/CE.
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