Art. 1
In vigore dal 14 dic 2009
Per la peste equina l’Unione concede un aiuto finanziario al Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/35/CEE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010; nell’ambito di tale importo, non oltre 50 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla peste equina.
Come specificato all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al primo comma può chiedere un aiuto finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei suoi seminari di cui al secondo comma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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