Art. 1

Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica

In vigore dal 14 dic 2009
La decisione 2004/407/CE della Commissione è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e nel rispetto delle prescrizioni della presente decisione, il Belgio, la Repubblica ceca, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito autorizzano l’importazione di gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica (“gelatina fotografica”), prodotta a partire da materiali contenenti la colonna vertebrale di bovini, classificati come materiali di categoria 1 a norma del citato regolamento.»; 2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatari Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.»; 3) gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
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