Art. 1
Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica
In vigore dal 14 dic 2009
La decisione 2004/407/CE della Commissione è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica
In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e nel rispetto delle prescrizioni della presente decisione, il Belgio, la Repubblica ceca, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito autorizzano l’importazione di gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica (“gelatina fotografica”), prodotta a partire da materiali contenenti la colonna vertebrale di bovini, classificati come materiali di categoria 1 a norma del citato regolamento.»;
2)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Destinatari
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.»;
3)
gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:960:oj#art-1