Art. 1

In vigore dal 14 dic 2009
La decisione 2006/766/CE è così modificata: 1) l’allegato I è così modificato: a) il titolo dell’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati destinati al consumo umano  (*1) (*1)  Compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all’allegato I, punto 3.1 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).»;" b) la seguente voce relativa al Canada è inserita dopo la voce relativa all’Australia: «CA CANADA»; c) la seguente voce relativa alla Groenlandia è inserita dopo la voce relativa al Cile: «GL GROENLANDIA»; d) la seguente voce relativa agli Stati Uniti è inserita dopo la voce relativa alla Turchia: «US STATI UNITI D’AMERICA Solo fino al 1o luglio 2010 e escluse le importazioni di molluschi bivalvi provenienti dai seguenti stati: Florida, Texas, Mississippi, Alabama e Louisiana.»; 2) l’allegato II della decisione 2006/766/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:951:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo