Art. 1
In vigore dal 14 dic 2009
La decisione 2006/766/CE è così modificata:
1)
l’allegato I è così modificato:
a)
il titolo dell’allegato I è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati destinati al consumo umano
(*1)
(*1) Compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all’allegato I, punto 3.1 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).»;"
b)
la seguente voce relativa al Canada è inserita dopo la voce relativa all’Australia:
«CA
CANADA»;
c)
la seguente voce relativa alla Groenlandia è inserita dopo la voce relativa al Cile:
«GL
GROENLANDIA»;
d)
la seguente voce relativa agli Stati Uniti è inserita dopo la voce relativa alla Turchia:
«US
STATI UNITI D’AMERICA
Solo fino al 1o luglio 2010
e
escluse le importazioni di molluschi bivalvi provenienti dai seguenti stati: Florida, Texas, Mississippi, Alabama e Louisiana.»;
2)
l’allegato II della decisione 2006/766/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:951:oj#art-1