Art. 1
In vigore dal 10 dic 2009
Il punto 4.2.b) dell’appendice 2A dell’allegato alla decisione 2007/65/CE è sostituito dal testo seguente:
«b)
A tutti gli altri membri del personale che devono accedere agli edifici della Commissione per ottemperare a obblighi contrattuali assunti con i servizi della Commissione sono rilasciati titoli di accesso. I titoli di accesso rilasciati al personale con un contratto a tempo determinato non devono superare il periodo di durata del contratto, salvo autorizzazione della direzione della sicurezza presso la Commissione.
Vengono rilasciati titoli di accesso altresì al personale di un’impresa fornitrice che ha bisogno di accedere agli edifici della Commissione per ottemperare agli obblighi contrattuali dell’impresa stessa. Questi titoli d’accesso verranno rilasciati al personale dell’impresa in funzione della data di scadenza del contratto con la Commissione sempreché la persona in questione disponga di un documento d’identità valido alla data di scadenza del contratto. Ove quest’ultima condizione non risulti soddisfatta, il titolo d’accesso verrà rilasciato in funzione della data di validità del documento d’identità.
Se un membro del Parlamento europeo intende entrare in un edificio della Commissione, può farlo presentando all’agente di turno del servizio di sorveglianza il titolo di accesso rilasciato dal Parlamento europeo, senza dover subire i controlli di sicurezza supplementari cui devono sottostare i visitatori esterni.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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